Informazioni
30 gg. dalla richiesta
Legge 241/1990 e s.m.i.
L'esito della pratica verrà comunicato tramite posta elettronica o posta ordinaria o telefonicamente
Istanza di parte
Il diritto d'accesso è la possibilità di cittadini singoli o associati, degli enti, di aziende pubbliche e private di accedere ai documenti in possesso dell'Amministrazione.
Serve per avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine dell'esame di domande, progetti, provvedimenti che riguardano i cittadini che ne fanno richiesta; per visionare atti/documenti; per ottenere copia di atti/documenti, previo pagamento dei relativi costi.
La richiesta di accesso deve essere motivata.
E' escluso l'accesso agli atti e ai documenti nei casi in cui si possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, o sia disposto da leggi "speciali".